Il mantenimento del medesimo agiato tenore di vita giustifica l’assegno di separazione nei confronti della moglie che in costanza di matrimonio ha conservato la propria capacità professionale. Cass. sez. I ord. 18 settembre 2025, n. 25613

Cass. civ., Sez. I, Est. Russo, Ord., 18/09/2025, n. 25613 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno di separazione, a differenza dell'assegno di divorzio, resta ancora collegato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sebbene rilevi la concreta attitudine al lavoro del richiedente. Pertanto, qualora sussista, nonostante la capacità professionale della donna, una rilevante disparità economica tra le parti, avvezze ad un agiatissimo tenore di vita, va riconosciuto l'assegno di separazione quale integrativo dei redditi della moglie al fine di farle conservare, nel periodo della separazione fino al divorzio, lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.

Quanta alla determinazione dell’assegno divorzile, nella fattispecie, la Corte di merito ha dato rilievo alla circostanza che la donna non ha fatto alcuna rinuncia in ragione del matrimonio contratto quando ella aveva sviluppato una propria capacità professionale e lavorativa e alla circostanza che ella ha svolto attività professionale anche durante il matrimonio, correttamente valutando la diversità di presupposti tra i due contributi e la loro diversa vigenza temporale.

Inammissibile in sede di legittimità la rivalutazione dei fatti e delle prove, che è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

Rif. Leg.: Artt. 156 c.c.

Assegno di mantenimento per il coniuge – Presupposti – Tenore di vita – Assegno divorzile – Differenza dei contributi – Divergenza temporale

editor: Fossati Cesare