Illecito endo-familiare e liquidazione del danno non patrimoniale - Corte d'Appello Ancona, Sez. II, sent. 1 agosto 2025 n. 1018
Martedì, 30 Settembre 2025
Giurisprudenza
| Responsabilità
| Addebito della separazione
| Merito
Sezione Ondif di Ancona
Ove i fatti accertati a carico del coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona - quale, ad esempio, l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge - oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, come tali costituiscono un mezzo per legittimare l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, il Giudice di merito deve, nell'esercizio del suo potere equitativo ex art. 1226 c.c. in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dalla parte offesa, della gravità dell'illecito di rilievo anche penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento.
Separazione personale dei coniugi - Addebito – Minacce nei confronti della moglie - Liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito – Rif. Leg. artt. 1226 e 2043 cod. civ.; artt. 2 e 29 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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