La prova del danno non patrimoniale va bilanciata con il fatto notorio che la perdita della bigenitorialità implica un’alterazione nella vita del figlio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 settembre 2025 n. 24719

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 settembre 2025 n. 24719 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Espresso il seguente principio di diritto:

"Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ. va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale dl figlio, costituisca di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute".

 
Filiazione - Riconoscimento da parte del padre - Liquidazione del danno da illecito endofamiliare - Risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono e da perdita di un congiunto – Perdita della bigenitorialità - Contributo di mantenimento a favore del figlio - Rif. Leg. artt. 147, 148, 262, 315, 315-bis, 316, 316-bis, 337-bis, 337 -ter, 2697, 2727, 2729, 2059 cod. civ.; artt. 91, 96, 115 e 116 cod. proc. civ.; artt. 2 e 30 Cost.; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

editor: Cianciolo Valeria