Solo la prova di una relazione stabile e continuativa con condivisione di un progetto di vita determina il venir meno dell’assegno di mantenimento. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 10 luglio 2025, n. 18955
In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa
cfr. Cass., n. 34728/2023; n. 16982/2018
Rif. Leg. Artt. 151, 156, 337-ter c.c.
Separazione coniugale - Assegno di mantenimento – Disponibilità economiche dei coniugi – Convivenza more uxorio – Prova – Spese - Soccombenza
Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia nel procedimento di rinvio ex art. 383 c.p.c. che riconosceva in favore dell'appellante principale un contributo al mantenimento mensile a carico del marito.
A tale pronuncia si è pervenuti in conseguenza della cassazione della sentenza della Corte d’Appello che, in rigetto dell’appello principale e incidentale avverso la pronuncia del Tribunale di Belluno, riteneva non sussistenti gli estremi né per aumentare gli assegni ai figli, né per accogliere la richiesta della moglie volta ad ottenere una somma onnicomprensiva dal marito.
La Corte Suprema demandava al giudice di rinvio il compito di valutare tutti gli indici con rilevanza economica nonché la concreta capacità della moglie nel reperire un'occupazione.
Tanto premesso, oggi la Corte di Cassazione, dopo avere arginato in quanto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal ricorrente in ordine ad una procura rilasciata alla controparte solo per il giudizio di Cassazione, rileva che il giudice del rinvio ha riconosciuto l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, considerando l'evidente squilibrio dei redditi tra le parti, l'assenza di ulteriori capacità economiche della moglie a seguito dell'acquisto della casa e il tenore di vita nel corso del matrimonio.
Inammissibili sono i motivi di censura nei quali il ricorrente sollecita, di fatto, un nuovo apprezzamento del merito circa lo squilibrio reddituale tra le parti, come è inammissibile il motivo nel quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 156, c.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che fosse stato dimostrato il tenore di vita matrimoniale, senza considerare la convivenza more uxorio instaurato dalla moglie.
Nella specie, il ricorrente non ha indicato quale prova abbia fornito riguardo al suddetto rapporto affettivo stabile che la moglie avrebbe creato con il terzo, e quale sia la relativa decisività.
Infine inammissibile è anche il settimo motivo di ricorso, relativo alle spese. Posto che in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, non configurando, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda, reciproca soccombenza, nella specie la decisione di non compensazione non può essere sindacata, non emergendo una soccombenza reciproca tra le parti, ma un accoglimento parziale delle varie istanze della moglie.
editor: Fossati Cesare
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