Processo penale minorile. Necessaria un’adeguata istruttoria sul minore anche nel giudizio immediato - Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 luglio 2025 n. 25577

Cass. Pen., Sez. I, sentenza 11 luglio 2025 n. 25577– Pres. Santalucia, Cons. Rel. Oggero per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Impossibile procedere a rito direttissimo o richiedere giudizio immediato, nel caso in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, d.P.R. n. 448 del 1988, essendo, a tale fine, prevista l'acquisizione di informazioni ex art. 9 d.P.R. cit., che, se non risultano acquisite nel procedimento, integrano lacuna ostativa alla possibilità di svolgere la prevista valutazione.

L'ordinanza con la quale il GIP del TM aveva rigettato l’istanza del PM, poi impugnata dal Procuratore, così stabiliva testualmente: «che al fine di compiere detta valutazione (assenza di pregiudizio delle esigenze educative del minore, n.d.e.) è prevista l'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988; che nel presente procedimento non risultano acquisite le informazioni ex art. 9 d.P.R. 448 del 1988 minorile e pertanto nessuna valutazione è stata svolta in merito; che neppure il G.I.P., in assenza delle informazioni, può svolgere la valutazione richiesta; che la richiesta non può essere accolta, ostandovi il dettato dell'art. 25 comma 2-ter D.P.R. 448 del 1988».
L'ordinanza impugnata ha richiesto, quale condizione di ammissibilità del giudizio immediato nel rito minorile, il preventivo espletamento dell'istruttoria ex art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988, avendo il giudice, come riferito supra, sostanzialmente ritenuto che, anche nel giudizio immediato, come nel giudizio direttissimo, sia necessario lo svolgimento di tale adempimento istruttorio, invero previsto per il solo rito direttissimo.
 
Processo penale minorile – Giudizio immediato – Accertamenti sulla personalità del minorenne - Esigenze educative del minore – Abnormità del provvedimento di rigetto – Non sussiste - Rif. Leg. artt. 9 e 25 comma 2 -ter del 22 settembre 1988, n. 448; art. 568 cod. proc. pen..

editor: Cianciolo Valeria