Necessario l’ascolto del minore che comunica al padre il suo disagio per il cambio di residenza - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025 n. 18674

Giovedì, 10 Luglio 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Affidamento dei figli | Minori
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 luglio 2025 n. 18674 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.


Minori - Convivenza con il nuovo compagno - Collocamento prevalente dei figli presso la madre – Ascolto dei minori - - Necessità - Audizione nel grado precedente - Rif. Leg. artt. 315 bis, 316, 336-bis, 337-ter е 337-octies cod. civ. art 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., art. 12 della convenzione di New York; art. 6, della Convenzione di Strasburgo

editor: Cianciolo Valeria