Separazione coniugale: l’assegno in favore del coniuge deve assicurare il mantenimento del medesimo tenore di vita. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 giugno 2025, n. 15356
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio
Conf. Cass., n. 12196/2017; Cass n. 4327/2022
Rif. Leg. Art. 143, 151, 160, 337-ter c.c.
Addebito della separazione – Condotta contraria ai doveri del matrimonio – Contributo al mantenimento della prole – Mantenimento del coniuge – Redditi adeguati
La Corte d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale che addebitava la separazione personale in capo al marito, riduceva il contributo a carico del padre al mantenimento dei figli e riteneva che la rottura del rapporto tra le parti fosse imputabile alle plurime relazioni extraconiugali intrattenute dall’appellante in spregio al dovere di fedeltà nascente dal matrimonio di cui agli artt. 143, 160 c.c.
Sostiene la Suprema Corte che le censure mosse dal ricorrente siano finalizzate a richiedere una nuova e diversa valutazione del merito insindacabile in sede di legittimità. La Corte d’Appello ha infatti analiticamente e minuziosamente ricostruito le vicende familiari, accertando che la rottura del rapporto tra le parti fosse dipesa dalla sussistenza di plurime relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, tali da fare venire progressivamente ed irreversibilmente meno l'affectio coniugalis.
La censura relativa ai profili economici è del pari inammissibile in quanto si risolve in una domanda di rivalutazione degli esiti istruttori effettuata nei giudizi di merito, ove sono stati correttamente enunciati i principi applicati per la determinazione dell'assegno di mantenimento.
Il ricorso è quindi inammissibile.
editor: Fossati Cesare
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