In caso di dubbio sull'età dell'imputato, spetta al giudice minorile l'accertamento della minore età - Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2025 n. 20873

Mercoledì, 4 Giugno 2025
Giurisprudenza | Minori | Diritto penale minorile | Legittimità
Cass. Pen., Sez. I, sentenza 4 giugno 2025 n. 20873 – Pres. Santalucia, Cons. Rel. Valiante per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Laddove sia il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sia l'elenco dei rilievi dattiloscopici riportino date di nascita della persona condannata tali da far ritenere che questa, al momento dell'istanza di differimento della pena, fosse ancora infraventicinquenne, deve trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di dubbio sull'età dell'imputato, spetta al giudice minorile (quale giudice specializzato) e non al giudice ordinario l'accertamento della minore età, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 d.P.R. n. 448 del 1988; e solo all'esito del procedimento incidentale di accertamento sull'età, si deve valutare la questione di competenza.

 

Diritto penale - Diritto penale minorile - Persona condannata infra venticinquenne - Accertamento dell'età della persona condannata - Competenza del giudice minorile – Rif. Leg. artt. 67 cod. proc. pen.; art. 8 del D.P.R.22 settembre 1988, n. 448

editor: Cianciolo Valeria