L’assenza di ricognizione del tenore di vita deve essere sollevata in sede di impugnazione della decisone di prime cure - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 maggio 2025 n. 14461

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 30 maggio 2025 n. 14461 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non può essere sollevata in Cassazione una questione di falsa applicazione dell'art. 156 c.c. in ragione di una incompletezza del ragionamento decisorio per omessa ricognizione fattuale del tenore di vita (potenziale) dei coniugi in costanza di matrimonio che non era stata dedotta nel giudizio d'appello, avverso la decisione del primo giudice. Ciò è tanto più vero laddove vengano utilizzati  argomenti che sembrano valorizzare (erroneamente) il fatto che il coniuge che controlla ogni risorsa economica della famiglia, non condivida con gli altri componenti del gruppo familiare dette disponibilità, imponendo un regime di vita per così dire essenziale, giacché  il tenore di vita di riferimento non può essere quello imposto dall'uso in concreto delle risorse a disposizione, bensì quello "reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche".

 
Separazione - Addebito - Tenore di vita - Falsa applicazione dell'art. 156 c.c. -  Rif. Leg. artt. 156 e 2729 cod. civ.; artt. 115, 116, 132, 345 e 346 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria