Il risarcimento del danno da violazione dell'obbligo di fedeltà va liquidato equitativamente - Tribunale di Treviso, sent. 12 febbraio 2025

Lunedì, 2 Giugno 2025
Giurisprudenza | Responsabilità | Illecito endofamiliare | Addebito della separazione | Merito Sezione Ondif di Treviso
Tribunale di Treviso, sentenza 12 febbraio 2025 - Giudice Ronzani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di reiterate violazioni del dovere di fedeltà coniugale, consumatesi nell’ambiente lavorativo della coppia, che aveva fondato una scuola di danza, il marito fedifrago è tenuto al risarcimento del danno subito dalla moglie, il cui ammontare va liquidato equitativamente, senza che si possa assumere come parametro di riferimento né il danno da perdita del vincolo parentale né il danno da diffamazione.
L'adulterio può condurre al risarcimento del danno non patrimoniale solo laddove determini la lesione di altri diritti, come quello alla salute, alla reputazione, al decoro e all'onore ed il danneggiato deve allegare e provare precisi danni-conseguenza (salvo l'eventuale ricorso alla prova presuntiva) che superino la soglia della tollerabilità.
Esclusa dunque, l’applicazione dei parametri elaborati nelle c.d. “Tabelle di Milano” con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale o al danno da diffamazione trattandosi di fattispecie diverse.
 

Separazione con addebito – Illecito endo- familiare - Richiesta di risarcimento danni - Risarcimento del danno da violazione dell'obbligo di fedeltà - Lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto – Rif. Leg. artt. 151, 1226, 1243, 1286 e 2059 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria