La pronuncia di addebito richiede la prova della riconducibilità della crisi coniugale al comportamento contrario ai doveri coniugali. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 26 maggio 2025, n. 13858

Mercoledì, 28 Maggio 2025
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/05/2025, n. 13858 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Peraltro, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Rif. Leg. Art. 143 c.c.

Separazione con addebito – Onere della prova – Riesame nel merito

Viene impugnata, nanti la Corte di Cassazione, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha parzialmente accolto l’appello promosso avverso la pronuncia del Tribunale di Ferrara che ha pronunciato, per quanto ancora di interesse, la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito.

Richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la Suprema Corte ricorda il concetto del “vizio di violazione di legge” consistente nella deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa.

Nel caso di specie, la ricorrente, nel dolersi della violazione dell'art.143  c.c., nonché della violazione delle altre norme indicate nella rubrica del motivo, censura, in realtà, la ricostruzione fattuale, prospettandone una diversa da quella accertata dai giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Alla stregua dei suesposti principi, l'unica articolata censura svolta in ricorso è in realtà inammissibile in quanto impropriamente diretta a sollecitare un riesame del materiale probatorio, ossia a criticare l'accertamento compiuto dalla Corte di merito della mancanza di un effettivo nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal marito in violazione degli obblighi di fedeltà coniugale e l'irreversibilità della crisi coniugale a fronte di plurime emergenze relative a circostanze temporalmente anteriori all'episodio narrato.

Sono ritenuti fondati e da trattare congiuntamente i motivi primo e secondo del ricorso incidentale concernenti la modifica in aumento delle spese relative al primo grado di giudizio rispetto all'ammontare già liquidato dal primo Giudice.

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinviando alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare