Assegno di mantenimento: la valutazione delle risultanze istruttorie spetta al giudice del merito. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 12 maggio 2025, n. 12604

Cass. civ., Sez. I, Est. Casadonte, Ord., 12/05/2025, n. 12604 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento occorre che le parti forniscano una rappresentazione della rispettive situazioni patrimoniali connotata da una certa chiarezza, più intensa per chi invoca il contributo in suo favore, e che in ogni caso consenta, con la ricostruzione allegata e gli elementi forniti, la valutazione comparativa delle disponibilità finanziarie di entrambe. Il divario economico a sfavore del coniuge richiedente costituisce un preludio all'accoglimento della pretesa azionata con valutazione da compiersi da parte del giudice del merito in relazione ai fatti storici o alle risultanze istruttorie  e non censurabile in cassazione sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Rif. Leg. Art 156 c.c.

Assegno di mantenimento – Divario economico – AllegazioniRisultanze istruttorie

Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione di prime cure che aveva respinto la domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento formulata nel giudizio di separazione personale nei confronti del marito.

Nel caso di specie, sostiene la Corte che con la prima censura non si indichi da quale argomento sarebbe desumibile la violazione o falsa applicazione del disposto di cui all’art 156 c.c., avendo la corte territoriale richiamato espressamente i principi interpretativi rilevanti con riguardo al contributo di mantenimento a seguito di separazione personale (cfr. Cass. 605/2017 e Cass. 25618/2007). 

La Suprema Corte ha costantemente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cfr., ex multis Cass. n. 29404/2017).

Parimenti inammissibile, nella fattispecie, è la censura articolata come "omesso esame di fatto decisivo" atteso che la produzione del contratto di locazione stipulato dal marito con la nuora non riveste carattere "decisivo" rispetto al riconoscimento del contributo di mantenimento a favore della moglie. Nè decisivi sono gli estratti conto BPM e la loro produzione solo nel giudizio di appello.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

editor: Fossati Cesare