Efficace automaticamente in Italia il provvedimento adottato dal Console Generale di Ucraina di nomina di un curatore speciale per il minore? - Cass. Civ., Sez. I, ord. interl. 10 maggio 2025 n. 12410
Il provvedimento di nomina del curatore speciale da parte del Console Generale di uno Stato straniero contraente è di per sé efficace automaticamente nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato se la misura è stata adottata senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, tranne nei casi d'urgenza, o se manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
In tema di minore straniero non accompagnato, la Prima Sezione ha rimesso la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alle seguenti questioni:
- se sussista o meno la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario, o quella del Tribunale per i Minorenni, funzionalmente deputato alle questioni esclusivamente minorili, a provvedere su di un'istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in I su disposizione delle autorità ucraine nel contesto del conflitto bellico Ucraina/Russia, a fronte di una palesata situazione di conflitto di interessi tra il tutore internazionale, nominato dal Console Generale di Ucraina, e il minore;
- se possa non essere riconosciuto efficace automaticamente in Italia il provvedimento adottato dal Console Generale di Ucraina di nomina di un curatore speciale per il minore, ai fini del rimpatrio del minore in Ucraina, e quale sia l'ambito del sindacato in sede giurisdizionale su tale atto dell'autorità ucraina.
Minori - Minore straniero non accompagnato - Curatore speciale del minore - Provvedimento di nomina del curatore speciale da parte del Console Generale - Conflitto di interessi tra il tutore internazionale e minori - Assenza di un protutore – Richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato - Rif. Leg. art. 360 cod. civ.; art. 78 cod. proc. civ.; Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996; Legge 15 gennaio 1994 n. 94
Il provvedimento di nomina del curatore speciale da parte del Console Generale di uno Stato straniero contraente è di per sé efficace automaticamente nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato se la misura è stata adottata senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, tranne nei casi d'urgenza, o se manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
In tema di minore straniero non accompagnato, la Prima Sezione ha rimesso la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alle seguenti questioni:
- se sussista o meno la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario, o quella del Tribunale per i Minorenni, funzionalmente deputato alle questioni esclusivamente minorili, a provvedere su di un'istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in I su disposizione delle autorità ucraine nel contesto del conflitto bellico Ucraina/Russia, a fronte di una palesata situazione di conflitto di interessi tra il tutore internazionale, nominato dal Console Generale di Ucraina, e il minore;
- se possa non essere riconosciuto efficace automaticamente in Italia il provvedimento adottato dal Console Generale di Ucraina di nomina di un curatore speciale per il minore, ai fini del rimpatrio del minore in Ucraina, e quale sia l'ambito del sindacato in sede giurisdizionale su tale atto dell'autorità ucraina.
editor: Cianciolo Valeria
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