Separazione. L’incidenza dell’eredità ricevuta dal coniuge obbligato al mantenimento dell’altro - Trib. di Verona, Sent., 29 marzo 2025, n. 734


Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Sabato, 10 Maggio 2025
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Verona
Trib. di Verona, Sent., 29 marzo 2025, n. 734; Est. Dott.ssa Virginia Manfroni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il tribunale scaligero ha ritenuto di considerare moderatamente, nella determinazione del contributo al mantenimento da riconoscere ad un coniuge in sede di separazione, la consistente eredità ricevuta dal coniuge obbligato in presenza di una crisi familiare conclamata a distanza di appena un anno dal deposito del ricorso per separazione. Secondo il Collegio, infatti, l’eredità percepita ha sicuramente inciso nella determinazione attuale del patrimonio del resistente, ma non connota a posteriori il tenore di vita matrimoniale.
In altri termini, il nucleo famigliare non ha potuto beneficiare dell’eredità della zia paterna, nemmeno a livello di mera potenzialità perché, in concomitanza con l'ingresso della stessa nel patrimonio del resistente, il nucleo famigliare era in via di disgregazione con il conseguente venir meno della comunione di vita. La circostanza che la famiglia in astratto avrebbe potuto contare per neanche un anno, considerando le lungaggini delle pratiche ereditarie, di consistenti entrate in termini di accresciuto patrimonio non può di per sé riverberare i propri effetti a posteriori sui 17 anni precedenti di vita matrimoniale in modo da alterarne in melius il tenore di vita medio.


Separazione dei coniugi – Separazione giudiziale – Mantenimento dei figli – Mantenimento del coniuge; Rif. Leg. Art. 156 c.c.

 

editor: Ferrandi Francesca