Assegno di mantenimento. Il giudice deve accertare il tenore di vita - Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 maggio 2025 n. 11611

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 3 maggio 2025 n. 11611 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica.


Separazione – Assegno di mantenimento - Addebito della separazione - Tenore di vita – Rif. Leg. art. 156 cod. civ., artt. 132 n. 4 e 360 cod. proc. civ.; art. 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria