Le istanze istruttorie devono essere rigettate se la parte non le ha puntualmente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni - Corte di appello di Venezia, Sez. III, Sent., 26 marzo 2025, n. 781


Si ringrazia l’Avv. Marina Crisafulli per la segnalazione dei provvedimenti

Si pubblica anche la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona, Sent., 5 giugno 2023, n. 1104 (Est. Dott. Francesco Bartolotti) e la relativa massima

Giovedì, 8 Maggio 2025
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Venezia
Corte di appello di Venezia, Sez. III, Sent., 26 marzo 2025, n. 781; Est. Dott. Massimo Coltro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. di Verona, Sent., 5 giugno 2023, n. 1104; Est. Dott. Francesco Bartolotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Massima Trib. di Verona, Sent., 5 giugno 2023, n. 1104; Est. Dott. Francesco Bartolotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte veneziana ha ritenuto che a ragione il Giudice di primo grado aveva rigettato le istanze istruttorie posto che la parte non le aveva puntualmente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni limitandosi ad un generico richiamo ai precedenti atti difensivi precedenti; in tal caso, infatti, dovranno ritenersi abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata solo nel caso in cui emergesse una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria, non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo.


Separazione e divorzio: aspetti processuali – Curatore speciale del minore – Affidamento dei figli – Figli minori; Rif. Leg. Artt. 473 bis 6 c.p.c. e 473 bis 45 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca