Nullo il procedimento nel quale non è garantita l’effettiva partecipazione dei minori. Corte d’Appello di Ancona, Decreto 12 marzo 2025
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Considerato che nei procedimenti aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, la rappresentanza degli interessi dei minori richiede la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. anche nelle ipotesi in cui i provvedimenti riguardino soltanto uno dei due genitori, ponendosi sempre – in tali casi – la posizione del minore in potenziale conflitto con quella dei genitori, è nullo il provvedimento emesso senza garantire l’effettiva partecipazione della curatela, in rappresentanza degli interessi dei minori e, quindi, senza realizzare un’effettiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti, in contrasto con la ratio sottesa al riconoscimento di una posizione processuale dei minori distinta e necessaria nell’ambito del procedimento
Rif. Leg. Artt. 333, 336 c.c.; Artt. 78, 354 c.p.c.
Sospensione dall’esercizio delle responsabilità genitoriale – Nomina del Curatore Speciale e partecipazione al procedimento – Violazione del contraddittorio – Contestazione ai genitori
La Corte d’Appello di Ancora, in accoglimento del reclamo, dichiara la nullità dell’Ordinanza del Tribunale per i Minorenni che disponeva la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale della madre e del padre, trasmettendo gli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un Tutore, e l’affido dei due minori ad idonea coppia.
La nomina puramente formale del Curatore Speciale per uno solo dei due minori e del Tutore da parte del Giudice Tutelare (successivamente alla pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale) non sono ritenute idonee a sanare il vizio verificatosi per effetto della mancata partecipazione dei minori al giudizio – il Curatore Speciale non aveva mai preso parte al procedimento, a causa di una grave malattia, a cui aveva fatto seguito il decesso - e a garantirne l’effettiva tutela, non avendo potuto, i medesimi minori, esercitare alcun contraddittorio sugli atti processuali.
Il provvedimento è altresì nullo per violazione del contraddittorio giacché pronunciato senza che il Giudice minorile abbia proceduto alla contestazione dell’azione di responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori, sentendoli, con l’assistenza di un avvocato, in merito ai comportamenti loro imputati.
Ai sensi dell’art. 354 c.p.c. gli atti vengono rimessi al primo Giudice.
*Si ringrazia l'Avv. Admira Beqiraj, Presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Urbino e associata Ondif sez. Pesaro
editor: Fossati Cesare
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