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Il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale - Cass. Civ., Sez. I, Sent., 08 aprile 2025, n. 9207

Cass. Civ., Sez. I, Sent., 08 aprile 2025, n. 9207; Pres. Acierno, Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il fine essenziale del matrimonio è la costituzione di una comunione di vita "spirituale e materiale", come è possibile ricavare, indirettamente, dal tenore dell'art. 1 L. 898/1970, secondo cui il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Questa comunione di vita costituisce un fatto, consistente nell'effettiva attuazione del rapporto matrimoniale attraverso la convivenza e l'osservanza degli altri doveri di solidarietà coniugale, che si realizza non certo automaticamente per effetto della legge, ma solo grazie alla condotta e al contributo dei coniugi. È nell'ambito di questa comunione di vita che l'obbligo di assistenza materiale si attualizza, giacché, in sua assenza, difetterebbe il contesto all'interno del quale l'assistenza (che è attività continuativa protratta nel tempo) assume una sua concretezza. Tuttavia, se nessuna comunione di vita vi è mai stata, l'obbligo di assistenza non ha mai avuto il naturale ambito dove avverarsi e non può conseguire, per la prima volta, a una statuizione di separazione nel cui contesto il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assicurare continuità all'assistenza materiale già realizzatasi, in precedenza, tra i coniugi.


Separazione dei coniugi – Assegno di mantenimento – Fondamento e presupposti – Matrimonio; Rif. Leg. Art. 156 c.c.

editor: Ferrandi Francesca