Assegno di mantenimento del coniuge: i redditi adeguati sono quelli che consentono di mantenere il medesimo tenore di vita. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 marzo 2025, n. 6964
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio
Conf. Cass., n. 12196/2017; Cass., n. 4327/2022
Rif. Leg. Artt. 151, 156 c.c.
Addebito separazione - Assegno di mantenimento per il coniuge – Tenore di vita – Disparità reddituale
La Corte d’Appello, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale che revocava il contributo di mantenimento in favore della ricorrente stabilito con l'ordinanza presidenziale e rigettava le domande formulate dalle parti, riconosceva l'addebito della separazione a carico del marito e un assegno di mantenimento in favore dell'appellante.
La Corte di Cassazione precisa che l’apprezzamento in ordine all’assegno di mantenimento in favore del coniuge debole è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione. Compito del giudice delle leggi non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della stessa, ma piuttosto di limitarsi a controllare se il giudice del merito abbia dato conto delle ragioni della decisione e se il ragionamento probatorio si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile.
La Corte d'Appello si è limitata a valutare le condizioni economiche delle parti al momento della statuizione ritenendo che eventuali circostanze ancora sub iudice fossero in quel momento non significative, come non rilevante è risultato l’accertamento della capacità lavorativa e professionale della richiedente, permanendo comunque la disparità reddituale tra i due coniugi.
Il ricorso viene pertanto respinto.
editor: Fossati Cesare
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