Assegno di mantenimento per il coniuge: il tenore di vita va rapportato alle condizioni reddituali e patrimoniali conseguenti alla separazione. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 marzo 2025, n. 7123
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole il tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme va rapportato alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione. A tal scopo non è sufficiente considerare solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma occorre tenere conto anche di altri fattori di ordine economico diversi dal reddito, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso. Analogamente, con riferimento alle condizioni di vita successive alla separazione, l’attitudine dei coniugi al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare l’effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di tale attività e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021
Rif. Leg. Artt. 151, 156, 337-ter e ss. c.p.c.
Assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli – Tenore di vita – Proporzionalità
Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha rigettato l'appello promosso avverso la pronuncia del primo grado con cui, nell'ambito del procedimento di separazione, è stato disposto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie nonché un significativo contributo per il mantenimento delle due figlie oltre alle spese straordinarie.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato che, durante la convivenza matrimoniale, le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi del marito che disponeva di un considerevole patrimonio frutto di un'attività di intermediazione immobiliare esercitata da parecchi anni e fonte di guadagni significativi, mentre la coniuge durante il matrimonio non aveva mai lavorato, non disponeva di beni immobili e aveva un' età che non le consentiva un utile inserimento nel mondo lavorativo.
Nel quantificare l'assegno in favore delle figlie la Corte ha considerato il menage familiare improntato al benessere, il reddito del padre e le crescenti esigenze delle due adolescenti, valutazioni del tutto conformi al disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.
Il Giudice di merito pertanto ha esaminato le risultanze acquisite al processo e ha valutato gli elementi di prova relativi al periodo di convivenza dei coniugi, così acquisendo elementi per ricostruire il tenore di vita matrimoniale, rapportandolo alla situazione attuale delle parti e dando rilievo al fatto incontroverso della dedizione della moglie alla famiglia per tutta la durata del matrimonio.Le censure del ricorrente non evidenziano alcuna criticità dell'apparato argomentativo della decisione impugnata, ma sono espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto a un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.
Il ricorso va rigettato.
editor: Fossati Cesare
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