Avvocato. Controversie familiari e assunzione di incarichi contro la parte già assistita - Cass. Civ., Sez. Un., Ord., 25 febbraio 2025, n. 4844
L'avvocato che ha assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari non può successivamente assumere il mandato per rappresentare uno dei coniugi contro l'altro in controversie successive tra i medesimi, pena la violazione dell'art. 68 del codice deontologico forense. Tale divieto ha carattere generale e non conosce limiti temporali.
Avvocato – Difesa di entrambi i coniugi – Controversie di famiglia – Mandato professionale - Procedimento e sanzioni disciplinari; Rif. Leg. Art. 68 CDF
editor: Ferrandi Francesca
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