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Il collocamento prevalente è preferibile al collocamento alternato per tempi paritari - Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2941

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 febbraio 2025 n. 2941 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Il collocamento prevalente presso la madre assicura ai figli una continuità abitativa per mantenere il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e contribuire quindi in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica della prole.


Affidamento condiviso - Collocamento alternato per tempi paritari – Interesse morale e materiale della prole - dovere di contribuire al mantenimento dei figli - Rif. Leg. artt. 143, 155, 316, 337 ter, quater, quinquies, cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria