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Diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni a contenuto sessuale - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 17 gennaio 2025, n. 2112

Martedì, 4 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Riservatezza
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 17 gennaio 2025, n. 2112; Pres. Pezzullo, Rel. Cons. Occhipinti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617-septies c.p. (diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni), è necessario che la condotta diffusiva sia accompagnata dal dolo specifico, ossia dalla finalità di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Tale elemento soggettivo può essere desunto dalle circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso un ragionamento logico-inferenziale.


Diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni - Integrazione del reato – elementi probatori – dolo – elemento soggettivo del reato; Rif. Leg. Art. 617-septies c.p.

editor: Ferrandi Francesca