L’erede universale, in assenza di espresso divieto del defunto, ha diritto di accedere ai dati contenuti nei dispositivi digitali del de cujus. Tribunale di Venezia, ord. 4 giugno 2025

Tribunale Venezia, Est. Aceto, Ord., 04/06/2025 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In forza delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e al D.Lgs. n. 101 del 2018, che ha inserito nel c.d. codice della privacy l'art. 2-terdecies, specificamente dedicato ai temi della tutela post mortem dei dati personali, la regola generale prevista dal nostro ordinamento è quella della sopravvivenza o "persistenza" dei diritti di contenuto digitale dell'interessato oltre la vita dello stesso e della possibilità del loro successivo esercizio da parte di determinati soggetti legittimati, pur non avendo il legislatore chiarito la natura della vicenda acquisitiva (mortis causa o jure proprio).

E’ previsto che la volontà espressa dall'interessato e i diritti del de cujus vadano bilanciati con gli interessi dei terzi superstiti, non potendo il divieto al trattamento dei dati produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte di costoro dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Tanto premesso, in assenza di espresso divieto, l’erede universale è pertanto legittimato ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del de cuius, contenuti nei device A. di cui egli era proprietario e di quegli stessi dati o ulteriori archiviati su iCloud, a maggior ragione nelle ipotesi in cui risulti  verosimilmente sussistente un interesse proprio del richiedente in tal senso, in conseguenze delle  plurime iniziative da parte di asseriti creditori del de cuius, volte al soddisfacimento dei loro pretesi diritti di credito e non apparendo inverosimile che all'interno dei propri dispositivi elettronici il de cuius avesse conservato documentazione inerente ai rapporti con le società di cui era titolare e che si dichiarano creditrici di ingenti somme.

 

Rif. Leg. Artt. 770, 669-terdecies c.p.c.; Art. 2-terdecies D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

 

Accesso dati digitali – Diritto alla privacy – Interesse dell’erede - Bilanciamento

editor: Fossati Cesare