L’assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 27 gennaio 2025, n. 1889
Il provvedimento relativo all'assegno di separazione è destinato a risentire della sorte della domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio, in forza del principio secondo cui l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Ne consegue che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi, ma fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga motivatamente e in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio, vengano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti che si sostituiscano a quelli già adottati nel giudizio di separazione.
Conf. Cass., n. 3852/2021
Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno di divorzio – Presupposti e finalità – Decorrenza
Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, né quanto alla componente assistenziale, né quanto alla componente compensativo-retributiva, per non avere l'appellante principale provato né di avere subito un pregiudizio dipendente dalle scelte assunte durante la vita matrimoniale, né di avere contribuito alla crescita del patrimonio comune.
La Corte ritiene fondati il primo e il terzo motivo di impugnazione, esaminati congiuntamente, con ampia disamina delle funzioni dell'assegno divorzile, considerate le componenti compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge e puramente assistenziale (Cfr. Cass., n. 4328/2024).
Si ripete che al giudice del merito spetta il compito di accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, elementi che risultano, pertanto, necessari per stabilire l'esistenza dei presupposti nell'an dell'assegno e per la quantificazione dello stesso (Cass., n. 1882/2019); nella specie, la sentenza impugnata, pur avendo accertato che la ricorrente fosse priva di occupazione, non ha tratto da tale affermazione la conseguenza della mancanza di adeguati mezzi di sostentamento, concentrandosi sull’assenza di prova di aver subito un sacrificio personale di natura reddituale causato dalle comuni scelte di vita familiare, che attiene invece alla componente compensativa dell'assegno.
Inammissibile viene ritenuto il secondo motivo di impugnazione, volto a una rivalutazione del giudizio compiuto dalla Corte di Appello, circa la congruità dell'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto alla figlia.
Assorbiti il quarto e il quinto motivo, il ricorso viene accolto in relazione ai motivi come sopra, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame della domanda di assegno divorzile relativamente alla componente assistenziale.
editor: Fossati Cesare
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