Cessione di quote dal marito alla madre. Provata la simulazione a danno della moglie anche con indizi - Cass. Civ., Sez. II, ord. 7 gennaio 2025 n. 230
Venerdì, 10 Gennaio 2025
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio
| autonomia privata e contrattuale
| Legittimità
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In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, "spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se motivato.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova della simulazione assoluta del contratto di cessione delle quote con il quale il marito aveva ceduto alla madre, per l'importo di Euro 60.000, il 90 per cento delle quote della società della quale il cedente era socio unico e amministratore.
Gli indizi, precisi e tra loro concordanti, consistevano nella circostanza temporale nella quale era stata stipulata la cessione di quote, avvenuta a favore della madre, nell'incongruità del prezzo di vendita, nella mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo, nel permanere della denominazione della società con l'indicazione a socio unico e nella tardiva dichiarazione a fini fiscali dell'incasso del prezzo della cessione delle quote.
Simulazione nei contratti – Separazione e divorzio - Coniuge separato - Ratei dell'assegno di mantenimento – Prova della simulazione – Indizi precisi e concordanti - Rif. Leg. artt. 2727 e segg. cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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