Le attribuzioni di denaro tra coniugi in sede di separazione consensuale non costituiscono donazioni. Tribunale di Vicenza, sent. 29 aprile 2026
Le attribuzioni patrimoniali effettuate da un coniuge in favore dell'altro in sede di separazione consensuale sfuggono alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni della convivenza materiale e morale), e a quello di un atto di vendita (attesa l'assenza di un prezzo corrisposto). Tali accordi, infatti, rispondono, di norma, ad un più specifico spirito di regolazione dei rapporti tra coniugi, il quale svela una sua tipicità propria, estranea alle caratteristiche classiche della donazione, trattandosi piuttosto di negozi a causa familiare, con funzione solutoria/compensativa/perequativa, senza sussunzione alcuna nel genus "donazione", nemmeno di carattere indiretto, per difetto di animus donandi.
Peraltro, le condotte rilevanti ai fini dell'art. 801 c.c. devono essere non solo idonee a colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva oggettiva, bensì anche sorrette dall'animus iniurandi, ossia dalla consapevole ed inequivoca volontà del donatario di offendere il donante, nella fattispecie non sussistente e non provata.
Rif. Leg. Artt. 150, 801, 802 c.c.
Attribuzione patrimoniale – Separazione consensuale – Animus donandi – Revoca – Animus iniurandi – Provaeditor: Fossati Cesare
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