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Separazione consensuale: l’atto di trasferimento della proprietà della casa coniugale non costituisce convenzione matrimoniale. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 17 dicembre 2024, n. 32975

Cass. civ. sez. III, Est. Gorgoni, ord. 17.12.24 n.32975 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'atto di trasferimento di un bene inserito nelle pattuizioni con cui i coniugi regolano in sede di separazione i loro rapporti economici configura un contratto atipico sottoposto alle regole del diritto comune e non una convenzione matrimoniale, essendo quest’ultima piuttosto uno strumento che implica la convivenza e la scelta di un regime patrimoniale. Pertanto, tale atto non è soggetto alle peculiari forme di pubblicità della annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ex art. 162, quarto comma, c.c., e della trascrizione ex art. 2647 cod. civ., ed è legittima l’iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene anche se successiva.

Rif. Leg. Artt. 162, 163, 1175, 1227, 1375, 2644, 2647 c.c; Art. 645 c.p.c.

 

Atto traslativo proprietà – Accordo – Separazione consensuale – Iscrizione ipoteca – Regime di pubblicità – Buona fede

 

Nanti la Corte di cassazione viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Ancora, che confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione del marito al Decreto Ingiuntivo emesso ad istanza della moglie per il pagamento in suo favore della somma corrisposta, in virtù di accordo transattivo, a tacitazione delle pretese creditorie della Banca nei confronti del coniuge.

Dopo avere iscritto ipoteca giudiziale sull’immobile già adibito a casa familiare, l’Istituto di credito promuoveva pignoramento immobiliare sull’intero bene, ovvero anche sulla quota trasferita alla moglie dal debitore in sede di separazione consensuale, mentre con scrittura privata successiva il medesimo ricorrente si era impegnato a garantire e a manlevare la coniuge "da ogni eventuale somma che la stessa fosse stata costretta a pagare a causa della suddetta ipoteca giudiziale".

Viene rigettato il primo motivo di impugnazione in quanto infondato, per non essere l'atto di trasferimento inserito nell'accordo di separazione una convenzione matrimoniale, e in quanto inammissibile, per avere introdotto tale censura una questione nuova e, come tale, non esaminabile.

Anche il secondo motivo viene respinto in quanto inammissibile, e ciò primariamente per la mancata censura della sentenza nella parte in cui ha ritenuto comunque salvi e, quindi, non pregiudicati dal comportamento della moglie, i diritti dell'odierno ricorrente verso la banca.

Ciò avviene in applicazione del principio secondo il quale quando una sentenza o un capo della stessa è sorretta da più ragioni autonomamente idonee a tal fine, se una di esse non forma oggetto di censura si determina l'inammissibilità delle censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cfr. Cass. 26/02/2024, n. 5102).

Il ricorso viene quindi rigettato.

editor: Fossati Cesare