Obbligo di trasferimento delle quote sociali oggetto di accordo inserito nelle condizioni di separazione consensuale. Tribunale di Catanzaro, sent. 9 dicembre 2024
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Le clausole dell'accordo di separazione consensuale che operino il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, a favore di uno dei coniugi sono da ritenersi pienamente valide, anche se non attinenti al regolamento economico discendente dalla divisione o finalizzate al sostentamento dei figli e del coniuge.
Invero, gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro devono essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" in ragione del carattere di "negoziazione globale" che i coniugi attribuiscono loro al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale; a detti accordi va attribuita quindi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo le questioni tra le parti
Conf. Cass. n. 26363 del 7/9/2022
Rif. Leg. Artt. 2699, 2740, 2932 c.c.
Accordi di separazione – Trasferimento quote sociali – Responsabilità patrimoniale – Esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre
Preliminarmente dichiarata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa in ragione dell’attitudine della presente fattispecie a rientrare nelle vicende in grado di modificare concretamente la struttura della società e ad incidere sui rapporti societari, il Tribunale respinge anche la richiesta avanzata dalla convenuta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello medio tempore instaurato dal marito dinnanzi al Tribunale Ecclesiastico per la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, non potendosi ritenere, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9004/2021), l'eventuale pronuncia di nullità del matrimonio concordatario in alcun modo pregiudiziale e assorbente rispetto alla domanda avanzata nel giudizio de quo.
Nel merito, accertata la volontà della convenuta di trasferire, obbligandosi, a titolo gratuito le quote delle società a responsabilità limitata al coniuge, il Tribunale si uniforma all’orientamento della Suprema Corte secondo il quale le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21761/2021 ).
In considerazione del mancato adempimento spontaneo all’obbligazione assunta dalla convenuta, il Tribunale dispone il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., delle quote di capitale sociale già alla medesima intestate, in favore del marito, con manleva da parte di quest’ultimo a beneficio della prima da qualsiasi responsabilità patrimoniale derivante dalla pregressa titolarità di dette quote o di cariche sociali di dette società, e con conseguente iscrizione del suddetto trasferimento nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.
editor: Fossati Cesare
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