No al collocamento alternato se sussiste aspro conflitto tra i genitori. Corte d’Appello di Brescia, Ord. 9 dicembre 2024
esito del reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia del 4.10.24 pubblicata a questa pagina
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In via generale e astratta un collocamento alternato dei minori presuppone l’assenza di aspra conflittualità tra i genitori e una buona predisposizione alla collaborazione, costituendo, pertanto, un positivo punto di arrivo, coerente con un affidamento condiviso, ma non già di partenza in casi particolarmente complessi e conflittuali o quando vengano anche denunciati comportamenti violenti. E ciò a maggior ragione quando sono imminenti accertamenti più approfonditi da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio.
Rif. Leg. Art. 473-bis.24 c.p.c.; Art. 337-ter c.c.
Affidamento condiviso – Collocamento paritario – Conflittualità genitoriale – Mantenimento dei minori
Davanti alla Corte d’Appello viene reclamata l’ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. con la quale il Tribunale ha disposto, tra le altre, l’affidamento condiviso dei figli minori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, e con collocazione paritaria dei figli presso l’uno e l’altro genitore, a settimane alterne.
Sostiene la Corte che qualora, come nel caso di specie, la conflittualità tra le parti raggiunga livelli preoccupanti, non appare ragionevole né logico stabilire un collocamento alternato in assenza di più approfonditi accertamenti peritali, come di fatto disposti dal primo giudice.
Nè pare convincente il ragionamento del Tribunale, che, per giustificare la propria scelta, ha fatto riferimento, da un lato, al contenuto dei messaggi WhatsApp relativi ad una asserita, ma non verosimile, collaborazione delle parti nella gestione dei figli e, dall’altro, all’impegno notevole di entrambi i genitori nelle rispettive attività lavorative, nonché all’autentico interesse del padre a partecipare attivamente alla vita dei figli.
Tale motivazione è ritenuta carente e poco convincente, occorrendo, prima di tutto, garantire maggiore stabilità e maggiore serenità ai minori che devono poter rimanere per un tempo prevalente nella casa familiare – da assegnarsi alla madre collocataria - fatti salvi diversi suggerimenti da parte della C.T.U.
In relazione alle questioni di carattere economico risultano necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
Il reclamo viene quindi parzialmente accolto.
*Siringrazia l'Avv. Anna Moretti, associata Ondif sez. Brescia
editor: Fossati Cesare
Martedì, 14 Gennaio 2025
La continua denigrazione della moglie può determinare l’addebito della separazione. Tribunale di ... |
Martedì, 7 Gennaio 2025
La separazione è addebitabile alla moglie fedifraga anche se il marito ha ... |
Lunedì, 6 Gennaio 2025
Separazione consensuale: l’atto di trasferimento della proprietà della casa coniugale non costituisce ... |
Venerdì, 27 Dicembre 2024
Obbligo di trasferimento delle quote sociali oggetto di accordo inserito nelle condizioni ... |