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Separazione. Cancellazione dell’ipoteca senza un concreto pericolo di inadempienza dell’obbligato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 novembre 2024 n. 29883

Lunedì, 25 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Separazione dei coniugi
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 novembre 2024 n. 29883 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio relativo alla cancellazione di ipoteche giudiziali, disposte a garanzia del mantenimento dei figli in forza di un decreto di omologa della separazione consensuale, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza del pericolo di inadempimento, secondo l'art. 156, comma 5, c.c. vigente ratione temporis. L'iscrizione di ipoteca senza tale verifica da parte del creditore è sindacabile nel merito e può condurre all'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale in caso di mancata dimostrazione del pericolo di inadempimento.
Il concetto di pericolo di inadempimento va vagliato sempre in relazione alla condotta dell’obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole.

Nel caso in esame, il tema verteva sul pericolo di inadempimenti futuri di obblighi risultanti da titolo giudiziale, non di periculum in mora ai fini della concessione di una misura cautelare e per la valutazione di detto pericolo, non può essere trascurata la condotta pregressa di adempimento, del debitore.

Separazione – Obblighi di garanzia - Ipoteca giudiziale - Intavolazione del diritto di ipoteca giudiziale – Pericolo di inadempimento - Rif. Leg. artt. 156, 2818, 2874 e 2875 cod. civ.; art.473-bis. 36, comma 1 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria