Separazione. Riconosciuto l'assegno di mantenimento anche se la moglie lavora - Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 novembre 2024 n. 30119
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè in assenza della condizione ostativa dell'addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Quanto alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, inoltre, è sufficiente che sia fondata su un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Separazione - Causa di addebito – Presupposti dell’assegno di mantenimento – Rif. Leg. artt. 156 e 2697 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Mantenimento arretrato e mutuo comune - Corte d'Appello Palermo, Sez. II, sent. ... |
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Prestiti tra coniugi e prova dell’obbligo restitutorio - Corte d'Appello Firenze, Sez. ... |
|
Martedì, 1 Settembre 2026
Separazione, assegni di mantenimento e utili societari non distribuiti |
|
Sabato, 29 Agosto 2026
Assegno divorzile e quota di TFR |



