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Amministrazione di Sostegno: è competente il giudice del luogo in cui il beneficiario conserva la propria abituale dimora. Cass., Sez. I civ, Ord. 21 ottobre 2024, n. 27190

Cass. Sez. I, Est. Caiazzo, ord. 21.10.24 n.27190 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora.

Conforme Cass., n. 23571/2016.

Rif. Leg. Art. 42 e ss., 712 c.p.c. - oggi 473-bis.52 c.p.c.

Procedimento di Amministrazione di Sostegno – Competenza per territorio – Regolamento di competenza

L’Amministratore di Sostegno di persona affetta da schizofrenia e altre patologie promuove regolamento di competenza avverso il provvedimento del Tribunale di Mantova il quale, dopo aver ricevuto gli atti dal Tribunale di Brescia, già dichiaratosi incompetente in ragione del trasferimento del beneficiario presso una Rems sita nel circondario del primo, rilevato che il beneficiario della misura era stato nuovamente tradotto in altra struttura sita in provincia di Cuneo, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio.

Ritiene la Corte di Cassazione che ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si presuma la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell'amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento (Cass, n. 19431/20).

Nella specie, il trasferimento del beneficiario in una casa di cura sita nel circondario del Tribunale di Ivrea, è avvenuto per disposizione dell'autorità sanitaria competente, né dagli atti sono emersi elementi tali da indurre a ritenere non transitorio o volontario il ricovero. In difetto di prova del carattere permanente di tale collocamento non è consentito parlare di mutamento della dimora abituale, e quindi di residenza, del collocato (Cass. Sez. VI-1, 23571/2016 . Sez. VI-2, 21370/2011).

In accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Brescia, nel cui circondario sono situati l’ospedale che da sempre ha in cura l’amministrato e le località presso le quali risiedono i parenti e lo stesso Amministratore di Sostegno.

editor: Fossati Cesare