Confermato in sede di reclamo il provvedimento indifferibile emesso a tutela del minore. Corte d’Appello di Milano, Decreto 2 agosto 2024, Rel. Arceri
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Stante l’ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. dinanzi alla Corte d’Appello dell’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., laddove il provvedimento incida sui primari diritti di cui al II comma dell’art. 473-bis.24 c.p.c., l’ambito di cognizione del giudice del gravame è circoscritto all’emenda di errori di immediata rilevabilità, in fatto o diritto, senza che, in capo alla Corte, possa ritenersi sussistente alcun potere di sovrapposizione o surrogazione alle determinazioni, anche istruttorie, del Giudice del merito, cui è rimessa in via esclusiva anche la valutazione delle eventuali sopravvenienze, come è dato chiaramente desumere dal tenore dell’art. 473-bis.23 c.p.c.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.15, 473-bis.24 c.p.c.; Art. 333 c.c.; Art. 8 CEDU
provvedimenti indifferibili e urgenti – reclamo - responsabilità genitoriale – limitazioni - minore - tutela – bigenitorialità.
Dinnanzi alla Corte d’Appello di Milano si pone oggi la questione relativa alla proponibilità del reclamo avverso un provvedimento emesso ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c.
Alla stregua del dictum della Corte di Cassazione, 30 aprile 2024 n. 11688, il Collegio ritiene che il gravame, nel caso di specie, sia sicuramente ammissibile, in quanto, pur confermando, il provvedimento impugnato, nella sostanza, limitazioni della responsabilità genitoriale già stabilite in precedenza, il nuovo decisum apporta, in conseguenza di ulteriori accadimenti, rilevanti limitazioni alle frequentazioni tra padre e figlio, suscettibili di ulteriori restrizioni.
Peraltro, la compresenza, da un lato, di profili di dubbio in ordine alla fondatezza della denuncia di violenza sessuale sporta dalla madre, e dall’altro, di circostanze che all’opposto destano allarme circa una possibile esposizione del minore ad immagini, accadimenti o comportamenti non congrui, da parte del padre o di altri, corrobora l’adeguatezza e la non evidente erroneità del provvedimento assunto dal Giudice di prime cure in via indifferibile, ferma l’opportunità di una tempestiva indagine circa la sussistenza o meno di comportamenti abusanti, onde scongiurare l’ipotesi di una violazione del diritto alla vita familiare che spetta al reclamante ai sensi dell’art. 8 CEDU, tenuto conto delle condanne ripetutamente inflitte al nostro Paese e ad altre nazioni a motivo dell’eccessiva durata dei procedimenti diretti a disciplinare affidamento, collocamento e frequentazione dei figli, ed essendo le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sempre censurabili per cassazione quando l'invalidità dedotta si risolva nella lesione del diritto alla bigenitorialità.
I profili di assoluta delicatezza della situazione inducono la Corte ad adottare un atteggiamento di estrema prudenza, a cautela degli interessi del minore, già in grave pericolo per effetto del conflitto tra i genitori e per effetto delle dinamiche patogenetiche sviluppate dalla personalità di entrambi, ben descritte dalla C.T.U. e dai successivi rilievi dei Servizi affidatari, che in ogni caso, avevano segnalato una maggiore disponibilità della madre a sottoporsi a percorsi di recupero delle capacità genitoriali e di affrancazione dalle patologie di cui era sofferente.
Il provvedimento indifferibile emesso viene pertanto confermato.
editor: Fossati Cesare
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