Separazione con addebito. La mera tolleranza dell'altro coniuge non assume rilievo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2024 n. 24811

Mercoledì, 18 Settembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Addebito della separazione
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 settembre 2024 n. 24811 – Pres. Rel. Acierno, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La tolleranza dell'altro coniuge, di per sé, non assume rilievo al fine di escludere un simile nesso causale ma, al più, può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugalis era già venuta meno da tempo.
Tali altri elementi erano stati solo genericamente dedotti ed erano rimasti privi di adeguate allegazioni probatorie.
E’onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.


Separazione con addebito – Onere della prova - Rapporto causale tra violazione dell’obbligo di fedeltà e intollerabilità della convivenza – Rif. Leg. art. 2697 cod. civ.; artt. 360, comma 1, n. 3 e 4  e 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria