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Gli spostamenti anche prolungati presso i nonni non giustificano la revoca dell’assegnazione della casa coniugale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 agosto 2024 n. 22726

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 agosto 2024 n. 22726 – Pres. Acierno, Cons. Rel. D’Orazio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento infrasettimanale della casa familiare per cinque giorni lavorativi, ove determinato da ragioni di lavoro e di accudimento di un figlio minore, non è connotato dal carattere di stabilità che integra la condizione essenziale per la revoca dell'assegnazione della casa familiare.

Nel caso in esame, si era al cospetto di un bimbo in tenerissima età, bisognoso di cure e assistenza, affetto da problemi neurologici cui non poteva essere sottratto l'habitat domestico solo in ragione di sporadici allontanamenti presso la casa dei nonni materni, dettati proprio per soddisfare il benessere psico-fisico del minore, al fine di un maggior accudimento.


Separazione giudiziale - Assegnazione della casa coniugale - Motivi della revoca dell'assegnazione della casa familiare - Periodo di assenza dalla casa familiare - Rif. Leg. artt. 337-bis e 337-sexies cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria