Addebito. Irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2024 n. 22294

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 7 agosto 2024 n. 22294 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis.

La Corte di merito ha ritenuto dimostrato che le condotte violente e maltrattanti del marito fossero state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale.
Resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, indipendentemente dalle ragioni determinanti la prima criticità. Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui è risultato accertato che l'iniziale crisi dovuta all'infedeltà della moglie era stata superata con una riconciliazione protrattasi per un periodo duraturo, sì da elidere ogni nesso causale con la crisi successiva e irreversibile.


Separazione – Addebito – Violenze – Rif. Leg. artt. 143, 151 e 160 cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria