Ai fini dell’assegno di mantenimento occorre una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge. Cass., Sez. I Civ., Ord. 23 maggio 2024 n. 14367

Cass. SEz. I, Est. Pazzi, 23.05.24 n.14367 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita corrispondente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156  c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.

Conf. Cass. 20866/2021.

Rif. Leg. Art. 156 c.c.

Pronuncia di Addebito – Assegno di mantenimento per il coniuge – Tenore di vita

Rigettati i restanti motivi di impugnazione in quanto inammissibili o infondati, la Suprema Corte, nell’accoglimento del sesto e parzialmente del settimo motivo di impugnazione, precisa che in materia di separazione personale tra i coniugi, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del richiedente gli consentano di conservarlo a prescindere, e, in difetto, deve procedere alla valutazione comparativa delle disponibilità di ciascuno dei due al momento della separazione; in siffatto contesto, è necessaria e sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile giungere a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cfr. Cass. 13592/2006, Cass. 25618/2007).

Nel caso di specie, la Corte distrettuale si è limitata ad una valutazione unidirezionale delle condizioni patrimoniali del ricorrente in assenza di qualsivoglia valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.

Nessun vizio motivazionale viene invece attribuito alla decisione impugnata sotto il profilo dell'addebito.

editor: Fossati Cesare