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Inammissibile l’atto di appello privo di dichiarazione o elezione di domicilio. Corte d’Appello pen. di Milano, 2 maggio 2024

Lunedì, 10 Giugno 2024
Giurisprudenza | Diritto penale minorile | Merito
Corte d'Appello pen. Milano, Est. Pizzi, Ord. 02.05.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al momento della presentazione dell'impugnazione, l'adempimento richiesto non è soddisfatto dall'allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, la quale non ha più durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'art. 164 c.p.p., ma è necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto.

Rif. Leg. Artt. 581 commi 1-ter e 591 comma 1 lettera c) c.p.p.

Dichiarazione / elezione di domicilio – impugnazione - inammissibilità

La Corte d’Appello di Milano, nella fattispecie, dichiara inammissibile l’impugnazione promossa dall’imputato in quanto, essendosi la difesa limitata a richiamare una nomina in atti, risulta carente della elezione di domicilio ex art 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del predetto decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito di dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione.

Richiamati i propri precedenti sul punto che, peraltro avevano ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in relazione all'art. 3 Cost., la Corte ne ribadisce la ratio legis individuata nella "esigenza generale, che ha inspirato la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato)", prevedendo a tal fine il legislatore "un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità" (Sez. 4 n. 22140 del 03/05/2023). Tanto è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

editor: Fossati Cesare