inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Preferibile una rapida fuoriuscita dal circuito penale. Tribunale per i Minorenni delle Marche, 13 giugno 2024

Mercoledì, 10 Luglio 2024
Giurisprudenza | Diritto penale minorile | Merito Sezione Ondif di Pesaro
TM Marche, sentenza 13.06.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Laddove i fatti non rivestano particolare gravità, il Pubblico Ministero può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

 

Diritto penale minorile – definizione anticipata – programma di rieducazione

Rif. Leg. Art. 27 bis DPR 448/1988 introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159

 

Nel caso in esame il Gip ha ritenuto che lo svolgimento di un programma rieducativo, in assenza di elementi di irregolarità di comportamento da parte delle indagate, avrebbe potuto pregiudicare le esigenze educative delle stesse. In sostanza il Giudice, considerato il rischio delle minori di essere etichettate negativamente nel loro ambiente sociale, ha ritenuto più utile la loro “rapida fuoriuscita dal circuito penale”.

Con la sentenza allegata è stato quindi dichiarato non luogo a procedere per irrilevanza del fatto senza necessità di svolgimento del programma di cui all'art. 27 bis citato.

 

*Si ringrazia l'avv. Annunziata Cerboni Bajardi per la segnalazione del provvedimento

editor: Fossati Cesare