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I titoli nobiliari possono avere tutela solo se trasformati in cognome. Cass., Sez. I Civ., Ord. 4 aprile 2024, n. 8955

Cass., Sez. I, Est. Campese, ord. 4.04.24 n.8955 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I predicati di titoli nobiliari trasformati in cognome sono sì tutelabili, ma non oltre la tutela concessa al singolo quanto al nome.

D'altronde il predicato medesimo, nell'ordinamento giuridico italiano, non può valere di più, in quanto tale, di quel che valgono le ordinarie parti del nome e, più specificamente, del cognome ordinario.

Titoli nobiliari – cognome – ambito di possibile tutela

Rif. Leg.: art. 6 c.c. – XIV Disp. trans. Cost. II co. - art. 132 c.p.c., co. IV

  • §§

La Cassazione richiama, come già in passato, i principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 196, secondo cui:

  • "I predicati dei titoli nobiliari possono essere cognomizzati solo se esistenti prima del 28 ottobre 1922 e già riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione" (cfr. Cass. n. 2361 del 1978);
  • La cognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile, secondo la menzionata sentenza della Corte costituzionale, sempre che si tratti di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione e nei limiti della tutela giurisdizionale che nell'ordinamento riceve il diritto al nome" (cfr. Cass. n. 2426 del 1991);
  • Fanno parte del nome i "predicati" di titoli nobiliari (purché "esistenti" prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione); in quanto veri e propri elementi d'individuazione e d'identità della persona".

autore: Fossati Cesare