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Valgono tutti gli elementi apprezzabili in termini economici. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 23 maggio 2024 n. 14371

Cass. Est. Pazzi, ord. 23.05.24 n.14371 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel determinare la misura dell'assegno il giudice è chiamato a tener conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

 

Rif. Leg. Art. 156 II co. c.c.

 

Separazione dei coniugi – mantenimento e alimenti – elementi economici - valutazione

  • §§

Secondo il giudice di seconde cure il cospicuo patrimonio immobiliare di pertinenza del marito poteva essere oggetto di sfruttamento diretto in misura maggiore a quella sino ad allora attuata ovvero di alienazione.

Non assume alcuna decisività la mancata considerazione degli oneri che l'interessato dovrebbe sostenere per rendere commerciabile il suo patrimonio, dato che la Corte di merito ne ha valorizzato le potenzialità reddituali, non le rendite percepite.

editor: Fossati Cesare