Adozione del maggiorenne e interpretazione della normativa di riferimento - Corte D’Appello di Venezia, Sent., 15 aprile 2024
Si ringrazia l’Avv. Marina Crisafulli per la segnalazione dei provvedimenti
Nel caso si specie, la Corte Veneziana ha riformato una sentenza del tribunale scaligero che aveva negato l’adozione del figlio maggiorenne del coniuge, in virtù della presenza di figli minori della coppia. La Corte, infatti, ha dato altra interpretazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 05/2024 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 291, primo comma, c.c., nella parte in cui, per l'adozione di maggiorenni, non avrebbe consentito al Giudice di ridurre l'intervallo minimo d'età di 18 anni fra adottante ed adottando, nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli.
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Secondo il Giudice di secondo grado, la Consulta ha puntualizzato che la norma in esame aveva perduto l'esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, essendo divenuta strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, perché sancisce legami “affettivo-solidaristici” che, consolidatisi di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo e di istanze di solidarietà.
La Corte Costituzionale aveva, quindi, assunto come parametro quello delle “famiglie ricomposte”, in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi vincoli definiti - nella sostanza - da una significativa misura di affetti e solidarietà che è tipica della “comunità familiare”, per ricomprendere nella “nuova funzione” dell'istituto dell'adozione del maggiorenne, quale espressione delle esigenze di solidarietà, anche situazioni in cui le persone affidano proprio all'adozione il rafforzamento di un vincolo solidaristico di fatto già instaurato con l'adottando. La sentenza in parola - pertanto - ha stabilito che, nell’attuale conformazione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne, si evidenziava l'irragionevolezza di una regola fondata sul divario di età priva di un margine di flessibilità, in quanto destinata ad entrare in contrasto - nell'assolutezza della previsione - con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale (v. art. 2 Cost.).
Figli maggiorenni – Adozione del maggiorenne – Interpretazione della normativa di riferimento – Presupposti; Rif. Leg. Art. 291 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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