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Negoziazione assistita irricevibile in presenza di maggiorenne autosufficiente. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Roma 29 maggio 2024

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Roma provv. 29.05.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La riforma di cui alla legge 206/2021 ha sì esteso i casi che ammettono di avvalersi della negoziazione assistita familiare, rendendola praticabile anche in presenza di figli minori nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché ai fini di una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento chiesto richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne, ma non consente di ritenere ricompresa nelle forme negoziali la procedura di modifica delle condizioni relative al mantenimento di un figlio maggiorenne da parte dei genitori.

 

Rif. Leg.: art. 1-bis del Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 e ss.mm.ii – art. 1 comma 35 Legge 206/2021

Negoziazione Assistita – figli nati fuori del matrimonio - assegno di mantenimento per i figli – figlio maggiorenne autosufficiente - modifica delle condizioni

  • §§

Il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero solleva non poche perplessità, soprattutto in ordine al dispositivo di rigetto in luogo di una eventuale dichiarazione di inammissibilità, ovvero in luogo della trasmissione dell’accordo al Presidente del Tribunale, secondo il meccanismo previsto dall’art. 6 comma II.

editor: Fossati Cesare