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Pensione di reversibilità al figlio superstite se inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso - Cass. Civ., Sez. lavoro, ord. 29 maggio 2024, n. 15041

Cass. Civ., Sez. lavoro, ordinanza 29 maggio 2024, n. 15041 – Pres. Esposito, Cons. Rel. Buffa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti dell'assicurato o pensionato presuppone, ai sensi dell'art. 8 legge n. 222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
 

Pensioni indirette o di reversibilità – Figlio inabile – Diritto alla pensione – Mancanza di presupposti – Rif. Leg. art. 8 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile); art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; artt. 3 e 28 Cost.

editor: Cianciolo Valeria