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Sull’azione revocatoria proposta da un genitore verso i beni destinati dall’obbligato ad una figlia nata da una seconda relazione - Tribunale di Verona, Sent.,12 aprile 2024


Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Tribunale di Verona, Sent.,12 aprile 2024; est. dott. Attilio Burti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in esame il Tribunale scaligero ha accolto l’azione revocatoria proposta da un genitore ed ex coniuge nei confronti dei beni destinati dall’obbligato ad una figlia nata da una seconda relazione sentimentale. Ha ritenuto il tribunale che benché con tale atto non sia stata trasferita la proprietà dei beni oggetto dello stesso né si siano costituiti su di essi diritti reali in senso proprio, il vincolo è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori. Per tale motivo  ha quindi effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio (tanto che è oggetto di trascrizione) e, di conseguenza, è idoneo a pregiudicare le loro ragioni, come del resto si ritiene in situazioni analoghe (anche se non identiche), quali la costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. e la costituzione e dotazione di beni in "trust.


Regime patrimoniale della famiglia - Azione revocatoria – Sottrazione dei beni all’azione esecutiva – Presupposti; Rif. Leg. Artt. 2901 e 2645 - ter c.c.

editor: Ferrandi Francesca