Non compete al Giudice del reclamo decidere sulle istanze istruttorie delle parti. Corte d’Appello di Milano, 14 maggio 2024
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L’ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo è limitato alle sole deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, mentre eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte alla cognizione di quel giudice, con l’unica eccezione di sommarie informazioni che possono essere assunte in sede di reclamo a titolo di integrazione istruttoria solo laddove ciò risulti essere attività indispensabile (non anche meramente opportuna o necessaria) alla decisione. L’intervento del giudice di appello nel corso di un procedimento di primo grado è circoscritto, in modo tale che non sia travolta l'attività istruttoria in corso davanti al Tribunale, organo competente nel merito del procedimento, e venga evitato il potenziale corto circuito che potrebbe derivare da pronunce contrastanti nell’ambito dello stesso grado di giudizio.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.23, 473-bis.24 c.p.c.; Artt. 2729, 2733 c.c.
Prova per presunzioni – Accertamento dei redditi e del patrimonio – Attività istruttoria – Procedimento di reclamo
La Corte d’Appello di Milano in tal modo definisce i poteri istruttori del Giudice del reclamo, peraltro riportandosi alla pronuncia della Corte di Cassazione emessa in data 30 aprile 2024 n. 11688, secondo cui tutte le questioni relative alle istanze istruttorie restano devolute alla cognizione del Collegio di primo grado ex art 177 c.p.c.
Tale valutazione sostiene la pronuncia di rigetto del reclamo in oggetto in quanto le deduzioni attoree necessitano di accertamenti istruttori incompatibili con la natura del procedimento in esame.
Le specifiche contestazioni della parte reclamata in ordine alle pretese avversarie escludono l’operatività del ricorso alle presunzioni, neppure semplici, come invocato dalla reclamante in ordine alla consistenza patrimoniale e reddituale del reclamato, con ciò risultando non applicabile nella fattispecie il dictum delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, secondo le quali, in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, la parte richiedente l’assegno divorzile deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.
Quanto all’attività istruttoria richiesta, quantunque siano richiamati i poteri anche officiosi del giudice ai fini di un accesso pieno e integrale alla condizione reddituale, patrimoniale ed economico-finanziaria delle parti processuali, la Corte rileva come ogni approfondimento istruttorio, anche eventualmente a mezzo C.T.U., sia incompatibile con la natura del procedimento in oggetto.
editor: Fossati Cesare
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