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Sull’ordine di pagamento al terzo decide il giudice del divorzio. Tribunale di Roma, 4 giugno 2024

Tribunale di Roma, Est. Cosentino, decreto 4.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È inammissibile il rimedio ex art. 700 c.p.c. avverso l’ordine di pagamento al terzo ex art. 473-bis.37 c.p.c. sussistendo rimedi tipici già utilizzati dal ricorrente il quale, nel preventivo giudizio di divorzio instaurato tra le parti, ha riproposto le medesime argomentazioni di diritto poste a fondamento del procedimento cautelare.

Rif. Leg. Art. 473-bis.37, 700 c.p.c.

Ordine di pagamento al terzo – Tutela cautelare – Bigenitorialità

Il Tribunale di Roma, con il Decreto in oggetto, ha così dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal debitore per la sospensione o la revoca dell’ordine a terzi di pagamento diretto, sostenendo non esperibile la tutela cautelare atipica in materia di famiglia, attesa la sussistenza di rimedi impugnatori tipici in tale materia.

Vista la natura stragiudiziale della procedura, rimane aperta la questione relativa la possibilità di impugnare solo l'ordine diretto di pagamento per motivi ad esso propri, al di fuori dei procedimenti relativi alla crisi familiare e all’esclusivo fine di tutela dal pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

editor: Fossati Cesare