Al minore affetto da ritardo mentale lieve va riconosciuto il servizio gratuito di assistenza scolastica. Tribunale di Ancona, sent. 8 marzo 2024
Al minore dichiarato invalido ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 3 Legge 104/1992 in quanto affetto da “ritardo mentale lieve e deficit di apprendimento in sindrome da microdelezione cromosomica” deve essere riconosciuta “l'ammissione al servizio gratuito di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione per alunni disabili in situazione di gravità (l. 104/92)”, trattandosi di un’attività di mero supporto materiale individualizzato finalizzata ad assicurare agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali una piena loro integrazione scolastica attraverso lo svolgimento di un’attività di assistenza diretta ad agevolarli nelle diverse necessità, ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative.
Rif. Leg. Artt. 3, 13 L. n. 104/1992; Art. 28 D.Lgs n. 150/2011; Art. 2 L. n. 67/2006; Artt. 281-octies, 281-decies c.p.c.
Disabilità lieve - Handicap grave – Assistenza scolastica – Disparità di trattamento
Con ricorso ex art. 281-octies c.p.c. in relazione agli artt. 28 D.lgs n. 150/2011 e 3 d L. n. 67/2006, viene chiesto al Tribunale adito di ordinare al Comune di Ancona la cessazione della condotta discriminatoria tenuta nei confronti del minore affetto da lieve ritardo mentale e deficit di apprendimento, dichiarando l'illegittimità e quindi disapplicando gli atti di diniego adottati in data 21 settembre 2023 e il Regolamento comunale approvato con delibera consiliare del 29 settembre 1997 nella parte in cui limita la concessione dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale ai soli alunni/studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 L. n. 104/1992. Viene altresì domandata la condanna del Comune alla concessione dell'assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale per l'anno scolastico 2023/2024 e per quelli successivi per almeno dieci ore settimanali, con l'assegnazione di un assistente educatore, oltre al pagamento della somma ritenuta di Giustizia per ogni mese di ritardo nell'esecuzione della sentenza, nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del minore.
Il Tribunale di Ancona, ferma la giurisdizione del Giudice Ordinario e respinte le eccezioni preliminari e pregiudiziali dell’Ente, ritiene ammissibile il ricorso in oggetto, osservando che la domanda di assistenza è stata respinta per la mancanza del requisito della gravità dell'handicap; dichiara, pertanto, l'illegittimità degli atti come richiesti.
Riguardo al comportamento discriminatorio lamentato in danno del minore il Tribunale osserva che la previsione di cui all’art. 2 L. n. 67/2006 di cui si chiede applicazione, non sembra contemplare l'ipotesi oggetto di causa, non registrandosi neppure nella fattispecie una situazione di “discriminazione indiretta”, tutelabile ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 67/2006.
editor: Fossati Cesare
|
Giovedì, 30 Aprile 2026
Qual è l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di ... |
|
Venerdì, 24 Aprile 2026
La madre è autorizzata all’iscrizione scolastica dei figli nel Comune in cui ... |
|
Giovedì, 16 Aprile 2026
Coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati ... |
|
Domenica, 12 Aprile 2026
Violenza in ambito scolastico e maltrattamenti: escluso l’animus corrigendi e riconosciuta la ... |



