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La contitolarità del patrimonio costituente il trust non rileva ai fini dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 aprile 2024 n. 8859

Lunedì, 6 Maggio 2024
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 3 aprile 2024 n. 8859 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non può essere riconosciuta la funzione perequativa - assistenziale dell'assegno divorzile, senza nessuna evidenza probatoria del contributo che l'ex moglie avrebbe apportato alla formazione del patrimonio comune, o dell'ex marito, né di rinunce ad aspettative professionali e la questione della contitolarità del patrimonio costituente il trust non può, in astratto, venire in rilievo ai fini dell'assegno divorzile, ma solo in ordine all'accertamento delle comproprietà.
Censurabile dunque, la sentenza che faccia riferimento, genericamente, alle utilità che l'ex moglie traeva dal trust, non argomentando su una proprietà comune indivisa.

 
Assegno divorzile - Funzione perequativa - assistenziale dell'assegno divorzile – Trust – Prova del patrimonio comune - Rif. Leg. art. 2697 cod. civ.; art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria